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Garlasco: Stasi e la revisione inevitabile

Punto per punto gli indizi a suo carico demoliti dalla Procura di Pavia - di Luigi Grimaldi

Garlasco: Stasi e la revisione inevitabile
Garlasco: Stasi e la revisione inevitabile Luigi Grimaldi

Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco. Il suo è stato un processo interamente indiziario: non esisteva una prova diretta, ma un insieme di indizi che, secondo la Corte d’Assise d’Appello del 2014, formavano un quadro coerente di colpevolezza.

In un processo indiziario gli indizi, per poter fondare una condanna, devono essere gravi, precisi e convergenti. Gravi e convergenti possono anche esserlo; precisi significa che devono essere univoci, cioè veri e privi di spiegazioni alternative plausibili. Se un indizio si fonda su un fatto non vero o ammette un’altra lettura ragionevole, non può più essere considerato un indizio.

La revisione di una condanna irrevocabile non si concede per qualsiasi dubbio. La legge richiede elementi specifici: prove nuove emerse dopo la sentenza, fatti nuovi incompatibili con la ricostruzione accusatoria, oppure analisi scientifiche realizzate con metodologie più avanzate che permettono di rivalutare in modo decisivo i reperti già esistenti. Solo se questi elementi, da soli o insieme a quelli già noti, sono idonei a dimostrare che il condannato avrebbe dovuto essere assolto, la revisione diventa possibile.

I pubblici ministeri di Pavia, nel capitolo 4.2 delle conclusioni, raccolgono proprio materiali di questo tipo. Non contestano che alcuni indizi fossero gravi e potessero apparire convergenti. Mettono però in discussione la loro precisione, mostrando che ammettono spiegazioni alternative o risultano meno solidi di quanto affermato in sentenza. Ecco i sei punti principali, con l’indicazione della caratteristica che li rende rilevanti per una richiesta di revisione.

1. La familiarità con Chiara e con la casa

Caratteristica: fatto nuovo + rilettura di elementi già noti alla luce di indagini successive.
La Corte aveva escluso altre piste perché solo il fidanzato poteva entrare senza destare sospetti e conoscere il sottoscala. L’indizio sembrava preciso.
I nuovi atti evidenziano che Andrea Sempio, amico stretto del fratello di Chiara, conosceva altrettanto bene sia la ragazza sia l’abitazione. L’esclusività crolla: esiste una spiegazione alternativa.
A questo si aggiunge la consulenza Cattaneo: Chiara si difese. Non fu colta del tutto di sorpresa. L’indizio non è più univoco.

2. L’orario della morte e l’assenza di alibi

Caratteristica: nuova prova scientifica (analisi del digesto mai effettuata in precedenza).
La sentenza colloca il delitto tra le 9.12 e le 9.35. Stasi alle 9.35 era già al computer a 1,7 km di distanza.
La nuova analisi del contenuto dello stomaco indica che la morte avvenne tra 30 minuti e 2-3 ore dopo l’inizio della colazione. Alle 9.12 l’allarme viene spento → inizia la colazione → almeno mezz’ora dopo Chiara è ancora viva (quindi almeno fino alle 9.45).
L’indizio dell’assenza di alibi non è più preciso: la nuova ricostruzione temporale colloca la vittima in vita quando Stasi non poteva essere sulla scena.

3. Il bagno: dispenser, lavandino e tappetino

Caratteristica: rilettura di reperti fotografici già esistenti mai valutati + nuova consulenza tecnica.
Le impronte di Stasi sul dispenser furono lette come prova di un lavaggio “accurato e sapiente”.
Le foto del giorno del delitto mostrano quattro lunghi capelli scuri nel lavandino, mai raccolti né analizzati: incompatibili con un lavaggio perfetto. La consulenza Iuliano-Caprioli dimostra che le impronte sono compatibili con una presa normale e con l’uso ordinario della casa. L’impronta puntinata sul tappetino ha una lunghezza compatibile con il piede di Sempio.
Esistono spiegazioni alternative concrete. L’indizio perde precisione.

4. Il materiale biologico sui pedali della bicicletta

Caratteristica: nuova analisi di dati grezzi con metodologie più avanzate.
Su entrambi i pedali della bicicletta rossa di Stasi fu trovato materiale biologico della vittima (non sangue). La Corte lo valorizzò ipotizzando uno scambio di pedali.
L’analisi dei dati grezzi originali del 2007, effettuata dall’Università di Pavia, solleva forti dubbi metodologici: coincidenze sospette di concentrazione, stesse giornate di analisi, prelievi successivi negativi, esame non univoco e non ripetuto.
Le incongruenze aprono a spiegazioni alternative. L’indizio non è più preciso.

5. La scena del sangue e il racconto di Stasi

Caratteristica: nuova prova scientifica (Bloodstain Pattern Analysis) + fatto nuovo documentato (caso Losso).
La sentenza riteneva falso il racconto di Stasi soprattutto perché sulle sue scarpe non c’era sangue. Si assumeva che chi cammina nel sangue lascia sempre tracce.
La nuova analisi delle tracce di sangue mostra segni di trascinamento, brandeggio e geometrie compatibili con altre suole. Il caso Losso dimostra che è possibile camminare nel sangue senza lasciare tracce. Nella telefonata al 118 Stasi non parla di incidente, ma di possibile omicidio, e appare sconvolto.
L’indizio non è più univoco.

6. Il movente

Caratteristica: nuova consulenza tecnica su reperti informatici già esistenti.
Esclusa la pedopornografia, la Corte aveva comunque ipotizzato un “pregresso” passionale legato alla scoperta di materiale sul computer.
La consulenza Dal Checco ricostruisce che Chiara aprì soltanto la cartella “immagini” e scaricò foto di Londra per la tesi. Non aprì i file pornografici. La serata proseguì normalmente.
La spiegazione alternativa è documentata e più lineare. L’indizio del movente perde precisione.

Conclusione

Quando più indizi perdono la caratteristica della precisione, anche la loro convergenza complessiva si indebolisce.
A questo quadro si aggiunge un ulteriore dato della consulenza Cattaneo: le lesioni da difesa, compatibili con una colluttazione prolungata, si intrecciano con l’assenza di DNA di Stasi sotto le unghie della vittima. Un elemento che rende ancora più difficile mantenere l’univocità della ricostruzione originaria.

I materiali raccolti dai pubblici ministeri di Pavia rientrano nelle categorie richieste dalla legge per la revisione: prove nuove, analisi scientifiche più avanzate e riletture decisive di reperti già esistenti. È su questa base che la revisione non appare più un’ipotesi, ma una necessità giuridica.


BONUS

VALUTAZIONE INDIZIARIA DEL GIUDICE nel processo di appello-bis

1 – Chiara Poggi era stata uccisa da una persona conosciuta, appartenente alla cerchia delle persone a lei più vicine, tenuto conto delle modalità dell'aggressione;

Alberto Stasi era il fidanzato della vittima, in rapporto di confidenza con lei; ne conosceva la casa e le abitudini; l'imputato era rimasto a (OMISSIS) in compagnia di Chiara. perchè doveva concludere la tesi di laurea ed in quei giorni i due giovani erano praticamente soli in paese;

2 - l'imputato aveva reso un racconto incongruo, illogico e falso, quanto al ritrovamento del corpo della fidanzata, riferendo subito di un incidente domestico, che bene poteva spiegare la posizione

della vittima a testa in giù in fondo alla scala ripida della cantina, sostenendo, altresì, di avere attraversato di corsa i diversi locali della villetta per cercare Choara, ma sulle sue scarpe non vi erano tracce di sangue, nè le macchie di sangue sul pavimento risultavano modificate dal suo passaggio;

neppure sui tappetini dell'auto, a bordo della quale lui stesso aveva sostenuto di essere subito risalito, dopo la scoperta di Chiara, risultava essere avvenuto il trasferimento di sangue dalle sue scarpe (come sarebbe accaduto se davvero avesse fatto quel percorso, secondo le conclusioni della perizia svolta);

3 - inoltre, Alberto Stasi. non ha mai menzionato, tra le biciclette in possesso della sua famiglia, proprio quella del tipo da donna, di colore nero, corrispondente alla "macrodescrizione" fattane dalla testimone;

4 - sul dispenser del sapone, sicuramente utilizzato dall'aggressore per lavarsi le mani dopo il delitto, vi erano soltanto due impronte, entrambe dell'anulare destro di S.A., indicanti che lo stesso era stato l'ultimo soggetto a maneggiare quel dispenser (il fatto che l'aggressore si fosse lavato le mani risultava acclarato all'esito del giudizio di rinvio, oltre che dalle impronte insanguinate di scarpe in bagno, dal fatto che sulla maglia del pigiama indossato da C., all'altezza della spalla sinistra, erano visibili impronte di mani, ossia quattro tracce dei quattro polpastrelli insanguinati dell'assassino);

anche la posizione delle due impronte e la non commistione con DNA della vittima, dimostravano che l'imputato aveva maneggiato il dispenser per pulirlo accuratamente, dopo essersi lavato le mani ed avere ripulito il lavandino, fatto questo che spiegava l'assenza di sangue sul dispenser e nel sifone;

5 - sui pedali della bicicletta di S.A., la Umberto Dei - Milano, era presente copiosa quantità di DNA di P.C., riconducibile a materiale "altamente cellulato"; tali pedali risultavano essere diversi da quelli propri di quella tipologia di bicicletta e si trovavano apposti sull'unico velocipede appartenente alla famiglia Stasi., che, pertanto, non poteva essere confuso (per forma e colore) con quello individuato dai testi oculari davanti la casa Poggi.;

6 - l'alibi di S.A. era inidoneo ad eliminarlo dalla scena del crimine, in quanto le attività che dichiarava di avere svolto la mattina del (OMISSIS), ossia di stesura della tesi di laurea a casa propria, consentivano, comunque, di collocarlo sulla scena del crimine in una delle "finestre temporali" - prospettabili in base agli accertamenti svolti su telefoni e computer - ossia quella coincidente con il disinserimento dell'allarme alle 9.12 da parte di C., sino all'accensione del pc, da parte di A., alle 9,35 di 23 minuti; inoltre, la perizia disposta aveva rinforzato l'elemento della breve durata dell'aggressione, in termini maggiori rispetto a quanto sostenuto nei precedenti giudizi, essendo stata sottolineata, sia nell'elaborato, che in udienza, dal perito medico legale dott. T.. Le attività che risultavano essere state compiute dall'imputato al computer (visione di immagini pornografiche e stesura di due pagine di tesi), costituivano, poi, dati "neutri", inidonei ad escludere o a supportare un alibi, essendo innumerevoli i casi di cronaca in cui efferati assassini hanno continuato a svolgere le loro abituali attività, sia prima che dopo il delitto commesso;

7 - l'assassino era un uomo che calzava scarpe n. 42 e S.A. possedeva e indossava anche scarpe taglia 42.

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Luigi Grimaldi

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Commenti

Un iscritto

Quello che mi sconvolge è che, a differenza di molti altri casi in cui medici legali, magistrati e indagini non riescano a "incastrare il colpevole, qui La Legge ha fatto di tutto per incastrare un innocente. Assassini fuori (e a quanto pare ce ne sono molti) e innocenti dentro. Da quando seguo Garlasco e mi documento su altri casi mi rendo conto in che disastrosa situazione si trovi LA Giustizia in Italia

21m
Un iscritto

Questa disamina chiarisce molto bene come i nuovi indizi possano essere intesi ai fini della revisione e la rendano pressoché inevitabile e profondamente giusta- c’è poco da ridere. Ottimo Luigi come sempre!

43m
Un iscritto

GIUSTIZIA PER ALBERTO STASI. GIUSTIZIA PER CHIARA.

1h
Un iscritto

Dobbiamo spiegarlo bene a Colaprico, che va a fare lo show del dispenser in tv, a Zurlo e Oliva, ma tanto a lavare la testa all asino si perde acqua e sapone! A Stasi hanno fatto il pacco, il doppiopacco, e il contropaccotto! Come sempre grande GRIMALDI!

1h
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