La Procura punta all’ergastolo per Garlasco: crudeltà, motivi abietti e la cornice del satanismo
La Procura punta all’ergastolo per Garlasco: crudeltà, motivi abietti e la cornice del satanismo
La Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio di Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi. L’imputazione non è un omicidio “semplice”. È un omicidio aggravato ai sensi degli articoli 575 e 577, comma 1 n. 4, in relazione all’articolo 61, comma 1 nn. 1 e 4 del Codice penale. In pratica, la Procura chiede l’ergastolo.
Nella mattinata di mercoledì 4 novembre i faldoni di questa seconda inchiesta sul delitto di Garlasco sono stati consegnati al giudice dell’udienza preliminare Luigi Riganti, che dovrà decidere se accogliere la richiesta e rinviare Sempio a giudizio.
In termini semplici: l’articolo 575 punisce l’omicidio con almeno 21 anni. L’articolo 577 eleva la pena all’ergastolo quando quel delitto è compiuto con determinate circostanze aggravanti. Tra queste ci sono i motivi abietti e l’aver agito con crudeltà. Secondo l’accusa, nel caso di Chiara Poggi ricorrono entrambe.
La ricostruzione dei fatti è quella di una violenza prolungata e ripetuta: colpi al volto e alla testa con un corpo contundente, trascinamento verso la cantina, altri colpi mentre la vittima cercava di reagire a carponi, spinta giù per le scale già incosciente e ulteriori percosse alla nuca. Almeno una dozzina di lesioni al cranio e al volto. È questa sequenza – il proseguire anche dopo la perdita dei sensi, il numero e la gravità delle ferite – che la Procura legge come crudeltà e efferatezza.
Accanto alla crudeltà, però, c’è l’altra aggravante: i motivi abietti. Qui sta uno dei passaggi più delicati e significativi dell’atto di accusa.
Perché “abietti” e non solo “futili”
Nel Codice penale i motivi futili riguardano la sproporzione: una causa piccola, banale, davanti a un delitto enorme. I motivi abietti sono un’altra cosa. Riguardano la qualità morale del movente: la sua turpitudine, la sua capacità di suscitare ripugnanza. Non basta che il movente sia sproporzionato. Deve essere spregevole, degradato, ripugnante.
La Procura riconduce questi motivi abietti all’odio sorto dopo il rifiuto, da parte di Chiara, di un approccio sessuale. Ma non lo presenta come una semplice frustrazione erotica o una reazione scomposta a un “no”. Lo legge come qualcosa di più radicale: una pretesa di dominio, di appropriazione, di disumanizzazione della vittima.
Ed è a questo punto che entra in gioco un elemento che per mesi è stato deriso come suggestione o folklore da social: la pista satanista.
Il satanismo come cornice del movente
Negli atti della Procura il satanismo non è trattato come una curiosità o un dettaglio di colore. È inserito organicamente nella struttura del movente. Nelle agende sequestrate Sempio descrive la propria adolescenza come un periodo in cui “si definiva satanista”, ha “fatto cose brutte”, “cose che altri non hanno mai vissuto né mai vivranno”. Frasi forti, mai spiegate. Nessuna ricostruzione chiara di comportamenti, affiliazioni o esperienze concrete che possano dare contenuto a quella autodefinizione.
La Procura non sostiene “è satanista quindi ha ucciso”. Sarebbe una scorciatoia giuridicamente e logicamente insostenibile. Sostiene invece che quell’autorappresentazione satanista, insieme al linguaggio usato, alle ricerche e soprattutto alla dinamica della violenza, presenta una coerenza qualitativa con il tipo di fatto contestato.
Il movente resta sessuale. Ma non sessuale in senso banale o ormonale. Diventa sessualità di predazione, di dominio, di umiliazione. Dentro questa struttura il satanismo funziona come cornice simbolica e identitaria: aiuta a spiegare perché, secondo l’accusa, quel rifiuto non sarebbe stato vissuto solo come frustrazione, ma come offesa a una pretesa di possesso. E perché, di conseguenza, il movente non sarebbe solo futile, ma abietto.
C’è una frase, richiamata negli atti, che pesa particolarmente: quella in cui si parla di “istinto predatorio” – prendere una donna con la forza perché la si desidera, con la morte ridotta a possibile effetto collaterale. Qui non c’è relazione, non c’è consenso, non c’è l’altro come persona. C’è solo il desiderio che basta a se stesso e trasforma la vittima in cosa. È dentro questa logica che la parola “abietto” assume, per l’accusa, un senso preciso.
Perché questa scelta rafforza la richiesta di ergastolo
Contestare contemporaneamente crudeltà e motivi abietti non è un vezzo accusatorio. È una scelta strategica e giuridica. L’articolo 577 n. 4 si attiva con il concorso di “taluna” delle circostanze dell’articolo 61 nn. 1 e 4. Avere entrambe le strade aperte rende più solida la richiesta della pena massima: se una delle due aggravanti dovesse essere esclusa o ridimensionata in giudizio, resta l’altra.
Ma c’è di più. Puntando sui motivi abietti – e leggendoli attraverso la cornice satanista e predatoria – la Procura non si limita a descrivere come è stato ucciso Chiara Poggi. Tenta di ricostruire perché, e di attribuire a quel “perché” una qualità morale particolarmente grave. È una lettura più impegnativa, perché richiede di dimostrare non solo la dinamica materiale del delitto, ma anche la spinta interiore e il mondo di valori (o di disvalori) che secondo l’accusa l’avrebbe generata.
Restano, ovviamente, i vuoti: materiale distrutto, agende precedenti al 2018 eliminate, “cose brutte” mai chiarite. La Procura non nasconde queste lacune. Le inserisce nel ragionamento indiziario, sostenendo che proprio l’opacità e la distruzione volontaria di documenti rafforzano, anziché indebolire, il quadro accusatorio.
Adesso tutto è nelle mani del giudice Luigi Riganti. L’udienza preliminare dovrà stabilire se la richiesta di rinvio a giudizio è fondata, se la crudeltà è sostenuta da elementi sufficienti, se i motivi sono davvero abietti e se la cornice satanista ha o non ha valore nel ragionamento indiziario. Il processo, se ci sarà, dirà il resto. Ma la linea della Procura è chiara: non un omicidio qualunque, e non un movente qualunque. Un fatto di violenza estrema, spinto – secondo l’accusa – da un odio che ha la qualità dell’abiezione.
Commenti
Fiera ed orgogliosa d'aver iniziato a seguirti sin dall'inizio della vicenda, d'aver visto un video, ben fatto e ben argomentato che mi ha portata a recuperare quelli persi.
Sempre… coerente, elegante e chiaro… il più vicino o uno dei più vicini al giovane fiore che aspetta la verità… sempre in attenta osservazione e in lotta per la giustizia che Chiara e Alberto aspettano ❤️grazie di cuore per la passione che mette nel suo lavoro…
Ottimo come sempre 👏🏻Staremo a vedere ma ovvio che l'aver fatto sparire tutto il materiale pre 2018 non depone certo a suo favore. Chi è innocente e non ha nulla da nascondere, non si comporta certo in questo modo, così come non si sottrae continuamente ai colloqui con la procura. Io sono anche convinta non fosse lì da solo.
Ma il giudice dell’udienza preliminare Luigi Riganti, potrà decidere di non accogliere la richiesta di rinviare Sempio a giudizio? E se così, cosa accadrà?
Se non dovesse accorgliete, emetterà una sentenza di non luogo a procedere e chiuderà il tutto senza mandare in giudizio Sempio. A mio avviso, tenendo conto dell'accuratezza dell'indagine di questa procura e degli indizi a carico di Sempio, difficile che non lo si mandi almeno a processo. Lì poi sarà tutta un'altra storia.